Pubblichiamo una utile sintesi comparativa relativa ai Senati Accademici delle Università che hanno già completato la fase di redazione dello Statuto.

La sintesi è a cura di VALENTINA ONNIS

Non esiste alcuna proporzionalità tra il numero di componenti del Senato e il numero dei docenti dell’ateneo ad esempio un ateneo come l’Insubria, con meno di 400 docenti, prevede un SA di 25 componenti così come Roma Tor Vergata che conta circa 2000 docenti.

Quasi tutti gli atenei prevedono l’elezione dei componenti del SA in collegi elettorali distinti per area scientifico disciplinare. Il meccanismo elettorale è descritto nei minimi dettagli in Statuto (Insubria) mentre in altri tutto viene rimandato ai regolamenti (Catanzaro, SUN). Solo l’università di Pavia ha inserito in statuto la candidatura palese degli aspiranti senatori, tale norma potrebbe essere inserita nei regolamenti generali d’ateneo. Con l’eccezione delle Università di Insubria, Piemonte Orientale, Salento, Venezia, Genova e Politecnico di Milano sono previste rappresentanze di PO, PA e RU e collegi elettorali distinti per le tre fasce. L’università di Genova prevede l’elezione di due rappresentanti per ciascuna delle cinque scuole eletti in collegio unico. Il Politecnico di Milano non fissa in statuto il numero di componenti del SA ma prevede un rappresentante per ogni dipartimento che sia direttore o meno, questa composizione è quella che prevede la maggiore flessibilità in adeguamento alle possibili future variazioni della composizione dell’ateneo. Al contrario i collegi elettori unici o quelli per macroarea o aggregazioni di aree consentono di avere senatori espressi dall’intero ateneo che potranno meglio tutelare gli interessi generali o non quelli di gruppi più meno ampi come avviene nel caso di collegi per dipartimento/facoltà/scuola/area.

Per quanto riguarda i direttori di dipartimento le università del Salento e Molise, contrariamente a quanto prescritto dalla legge, hanno previsto che tutti i direttori dipartimento facciano parte del SA. In tutti gli altri statuti è prevista invece la loro elezione, Piemonte Orientale e Brescia limitano l’elettorato attivo ai soli PO, Genova e Firenze ai soli direttori di dipartimento con collegio elettorale di scuola per Genova e di area scientifica per Firenze.

Le università del Salento e di Firenze estendono l’elettorato attivo dei componenti del SA ai ricercatori a tempo determinato, mentre in quelle di Sassari e Pavia i ricercatori a tempo determinato hanno l’elettorato attivo e passivo. L’università di L’Aquila ha tra i componenti del SA un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato e uno degli specializzandi, Firenze prevede la presenza di un rappresentante degli RTD come membro aggiuntivo del SA quando gli RTD avranno raggiunto una congrua numerosità (l’iniziativa è ottima ma sarebbe meglio definire cosa s’intenda per congruo). Padova prevede che un rappresentante degli RTD possa essere invitato, quando si discutano temi specifici, a partecipare alle riunioni del SA, mentre Sassari prevede negli stessi casi un rappresentante del personale non di ruolo, che non sia RTD, che partecipa senza diritto di voto.

In tutti i casi il SA è presieduto dal rettore, fa eccezione Catanzaro in cui il presidente è eletto tra i PO e direttori di dipartimento e non può essere il rettore.

Nella maggior parte dei casi è prevista in statuto la frequenza minima delle sedute e la convocazione straordinaria su richiesta di parte dei senatori, non prevedono queste norme Padova, Pisa e Insubria.

In 13 dei 20 statuti esaminati si prevede la durata del mandato del SA pari a tre anni e nei restanti pari a quattro anni. Il mandato quadriennale consente di slegare il SA dal mandato del rettore.

Diverse università hanno attribuito al SA competenze che in parte bilanciano l’eccessivo potere attribuito dalla legge al CdA. Queste competenze vanno dall’individuazione dei criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie e di personale (Molise, Bergamo, Tor Vergata) per la valutazione dell’attività di docenti e assegnisti (Piemonte orientale), alla formulazione di pareri obbligatori sulle chiamate di professori e ricercatori da parte dei dipartimenti (Bergamo, Pavia, Venezia, SUN), all’individuazione annuale degli obiettivi didattici e scientifici e valutazione del loro raggiungimento da parte delle strutture (Genova), alla delibera sulla distribuzione tra i dipartimenti dei posti di ruolo e le risorse a essi relative e quelle necessarie per le supplenze e i contratti d’insegnamento (Tor Vergata), all’approvazione del bilancio sociale su proposta del nucleo di valutazione (L’Aquila), alla discussione sul rapporto di metà mandato del rettore (Sassari).

Ci riproponiamo di pubblicare prossimamente altre sintesi, relative ad ulteriori questioni nodali degli statuti.

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