Come si sa, l’attesa riforma del pre-ruolo si è infine concretizzata (La legge è scaricabile QUI). Come per tutte le novità può essere difficile comprendere la visione d’insieme (può forse aiutare il file che trovate in fondo a questa pagina).

Qualche voce malevola ha intanto colto l’occasione per le solite polemiche strumentali: non sarebbe elegante riformare un elemento fondamentale del sistema universitario, come l’ingresso in ruolo per la ricerca (e poi la docenza), tramite un maxiemendamento a un decreto legge relativo al PNRR; sarebbe poi poco simpatico (sempre stando a qualche voce ipercritica) e non molto chiaro il testo, che riporta una serie di variazioni con diciture assolutamente ovvie e usuali (ad es. “6 vicies semel”). Le stesse voci, poi, puntano l’indice sull’apparente contraddizione – in vero del tutto secondaria – di una norma che si propone di contrastare la precarietà inserita e sostanzialmente “asservita” ad un contesto (il PNRR) nel quale, per definizione, non è possibile generare posizioni a tempo indeterminato.

In realtà la norma è chiarissima, e proprio in questa direzione sembrano andare le cinque pagine e mezza di specificazioni che la Ministra Messa ha inteso produrre.

Le riportiamo di seguito, anche per sedare sul nascere il solito brusio (nulla di più, certo) che, nei corridoi degli Atenei, tradizionalmente ha fatto seguito a ogni grande miglioramento e costante semplificazione della normativa. Proprio per coloro che sono soliti/e non approfondire il contenuto dei documenti, riportiamo anche una libera interpretazione del testo ministeriale, sotto forma di risposte terra terra a ipotetiche domande:

  • Quando la nuova disciplina sarà operativa? R: Chissà? Intanto abbiamo dato al CUN la patata bollente di creare questi nuovi “gruppi scientifico disciplinari”, e gli abbiamo dato ben 90 giorni (come dite? luglio, agosto e settembre? e allora?). Per il momento facciamo tutto come niente fosse, ASN compresa.
  • Cambia qualcosa per il carico didattico dei docenti? R: intanto, avendo assunto la lezione della pandemia e considerando che a molte università non dispiace “telematizzarsi”, togliamo “frontale” dalla parola “didattica”, che non si sa mai. E poi, che ogni Ateneo faccia da sé con un suo regolamento! Come? Ci dovevano essere criteri individuati con decreto del Ministero dell’università e della ricerca? Eh, sarà, ma il Ministero questo decreto non lo ha mai fatto! (scrive, quasi con compiacimento, la Ministra stessa…)
  • Ma il nuovo contratto di ricerca non doveva sostituire gli assegni di ricerca? R: Eh, per un certo verso avete capito male: il nuovo contratto di ricerca sostituisce l’RTD-A (“il contratto di ricerca sostituisce funzionalmente la figura del ricercatore a tempo determinato di tipo a”, cit.). In pratica lo abbiamo fatto perché ci serve per il PNRR (“strumento di utilizzo delle risorse rivenienti dal PNRR”, cit.).
  • Ma  se è così, perché avete calibrato i contratti di ricerca nuovi sugli assegni di ricerca fatti negli ultimi tre anni [premiando quindi chi ha abusato della precarietà]? R: Uff, ma non vi sta bene niente. Bisogna risparmiare, chiaro, no? Però una cosa in più ve la posso dire: il limite, pure se non c’è scritto, vale per i soldi pubblici. Voi fatevi dare soldi dai privati e fate tutti i contratti che vi pare (“con esclusione, quindi, delle cc.dd. risorse esterne”, cit.).
  • Adesso che succede a tutte le disposizioni relative agli RTD-B? R: “Va da sé” (cit.), no? Magari scriveremo ancora RTD-B, ma in realtà vogliamo dire RT (se compatibile, eh?). 
  • Quanto li fate”, in punti organico, i nuovi RT? R: Stanno a mezzo punto organico anche questi [Almeno per ora… Gli RTD-A, per esempio, all’inizio stavano a 0,4, ma poi il Ministero li mise in saldo a zero per gli atenei più facoltosi).
  • E che succede alle procedure già aperte? R: Questa è facile: niente.
  • E per gli assegni che volevamo attivare? R: Sbrigatevi, avete 180 giorni (ma un po’ ne sono già passati!).
  • E per gli RTD-A che volevamo attivare? R: Bè, per quelli avete tre anni. Lo abbiamo già detto che ci servono per il PNRR?
  • Ma se questa riforma del reclutamento non serve per le risorse del PNRR, perché vi siete impegnati a farla proprio nel PNRR? Lì dentro servono perché sono precari, ma il PNRR impone una riforma contro la precarietà, ma contemporaneamente non può farne a meno? Cos’è, il cavillo di Escher? R: Domanda capziosa… ma siete proprio polemici, eh?
  • Per le borse di studio cosa avete cambiato? R: In pratica niente. Tranne che non si possono più dare per attività di ricerca post-dottorato (ah!). E comunque mica potevamo fare tutto insieme: a regolamentare queste cose ci pensa A.S. 2285.
  • D: E cos’è A.S. 2285? R: guardate un altro tutorial!
  • Ma questo tecnologo a tempo indeterminato che avete introdotto, quanto guadagna? R: Boh, chiedetelo ai sindacati. 
  • E se qualcuna/o ancora non ci avesse capito granché? R: “potrete far riferimento alla consueta disponibilità degli Uffici ministeriali.”. Ah, ecco…

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