Sulla norma relativa al preruolo in discussione nella Commissione Cultura del Senato resta fermo il giudizio espresso nel documento comune con diverse altre realtà universitarie (QUI), che rimarcava l’assoluta necessità di investire in modo sostanziale per un reclutamento che, dapprima, sia in grado di fornire un’occasione alle diverse generazioni “bruciate” dalle politiche anti-università e pro-precariato di tutti i governi dal 2008 in poi e, successivamente, consenta un reclutamento ordinato e ciclico. Forme di collaborazione che intensifichino la precarietà sono assolutamente da evitare.
Considerando però che le forze politiche sembrano intenzionate a procedere sulla strada del provvedimento già approvato alla Camera (una fonte per approfondire lo stato del disegno di legge, atto Senato 2285, è questa: https://www.senato.it/
Durante la riunione svoltasi il 27 settembre sono stati proposti alcuni emendamenti che verranno inviati ai parlamentari impegnati nell’esame del provvedimento. Di seguito si elenca il testo degli emendamenti seguito da una breve spiegazione.
Emendamento 1
Testo: All’art. 4, comma 1, lettera a), dopo la parola “specializzazione” sono inserite le parole “corredato da una adeguata produzione scientifica”
Commento: un’adeguata competenza scientifica, anche se allo stato iniziale, non può che essere requisito essenziale per accedere a tali contratti.
Emendamento 2
Testo: All’art. 4, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la lettera b-bis seguente:
“Dopo il comma 5 è inserito il seguente comme 5-bis: ‘I titolari dei contratti di cui al comma 1 non possono svolgere attività didattica frontale e possono svolgere incarichi di didattica integrativa, solo con il loro consenso e nel limite di 60 ore annue, con adeguata retribuzione aggiuntiva”
Commento: l’assegno di ricerca, come specifica l’articolo 22 stesso, prevede solamente attività di ricerca e va evitato che il ricercatore, in particolare ai primi stadi della sua formazione, svolga attività che potrebbero distrarlo dalla sua principale occupazione.
Emendamento 3
Testo: All’art. 5, comma 1, lettera b), il punto 2) è soppresso
Commento: in caso di assenza dell’indicazione di un profilo tramite SSD il Macrosettore è dominio troppo ampio per un’efficace confronto dei candidati
Emendamento 4
Testo: All’art. 5, comma 1, lettera b, punto 3) sono soppresse le parole “ o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16,” e le parole “e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti.”
Commento: la partecipazione di ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca nelle commissioni per l’attribuzione dei contratti da Ricercatore a tempo determinato non è funzionale a una selezione basata sulle competenze necessarie per una tale posizione accademica
Emendamento 5
Testo:All’art. 5, comma 1, lettera b), punto 3), nel testo della lettera b-bis le parole “ i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza,” sono espunte
Commento: prevedere la permanenza minima in ruolo di 3 anni per essere membri delle commissioni di concorso creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che sono incardinate nello stesso ruolo e che hanno gli stessi diritti godendo del medesimo stato giuridico.
Emendamento 6
Testo: All’art. 5, comma 1, lettera b), punto 3), nel testo della lettera b-bis le parole “, rimborsi di spese” sono soppresse.
Commento: il membro della Commissione di concorso svolge un servizio per il sistema; non si può pretendere che si assuma anche le spese, ad esempio di viaggio e alloggio, per adempiere a tale ruolo.
Emendamento 7
Testo: L’art. 5, comma 1, lettera d) è sostituito dal seguente:
“Il comma 4 è sostituito dal seguente:
“I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita’ di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e’ pari a 150 ore per il regime di tempo pieno e a 100 ore per il regime di tempo definito. L’attività didattica [frontale?] non può essere obbligatoria, e, se svolta, deve prevedere una adeguata retribuzione aggiuntiva. In entrambi i regimi, se il titolare del contratto non ha conseguito l’abilitazione in un settore concorsuale appartenente al macrosettore del contratto l’impegno per attività didattica [frontale?] non può superare le 60 ore in ciascun anno.”
Commento: Poiché il nuovo ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato prevede la possibilità di entrare nei ruoli dell’Università solo dopo il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, è necessario che i titolari abbiano un carico didattico ridotto che gli consenta di migliorare la propria maturità scientifica nel corso del contratto. Tale carico è previsto dunque crescente prima del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, dopo tale conseguimento e nel ruolo di seconda fascia in cui il titolare può venire inquadrato dall’Ateneo. Il provvedimento mira così a incentivare gli Atenei a stabilizzare quei ricercatori che, conseguita l’Abilitazione, siano ritenuti idonei a transitare nei ruoli a tempo indeterminato, permettendo quindi l’entrata nel personale universitario a un’età più precoce.
Emendamento 8
Testo: All’art. 5, comma 1, lettera e), punto 2), prima della parola “anche” è inserita la parola “obbligatoriamente”
Commento: questo emendamento vuole risolvere una possibile ambiguità del testo, che potrebbe essere interpretato come dare la sola possibilità di effettuare una prova didattica, e non la sua obbligatorietà.
Emendamento 9
Testo: All’art. 5, comma 1, lettera e), nel testo del punto 4) le parole “può procedere” sono sostituite da “procede”
Commento: l’attuale formulazione è in contrasto con quanto normato al precedente punto 1) della stessa lettera e), che prevede la valutazione ogni anno successivo al terzo. “può procedere” configura una mera facoltà dell’ateneo, e non un diritto della persona. Senza questa modifica la prospettiva della tenure sarebbe enormemente indebolita.
Emendamento 10
Testo: Dopo l’art. 5 è aggiunto il seguente Articolo 5-bis
(Ulteriori misure circa le facoltà assunzionali nel sistema universitario)
1. Le università che ritengano di non procedere all’utilizzo di parte delle facoltà assunzionali definite dal decreto ministeriale previsto dal decreto
legislativo 29 Marzo 2012, n.49, devono darne comunicazione al Ministero della Università e Ricerca entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso.
Il Ministero procede con apposito decreto procede a redistribuire le facoltà assunzionali in eccesso presso gli atenei che ne facciano richiesta.
2. Le università che non abbiano proceduto ad utilizzare le facoltà assunzionali per un ammontare superiore al 0,1% del totale nazionale disponibile entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti senza averne dato la comunicazione di cui al comma 1. del presente articolo subiranno una decurtazione pari al 50% delle facoltà assunzionali non utilizzate nella successiva distribuzione nel caso le stesse superino le nuove facoltà assunzionali disponibili in assenza di decurtazione.
3. In deroga alle disposizioni del decreto legislativo 29 Marzo 2012, n.49, le università che al 31 Dicembre dell’anno precedente riportano un
indicatore di spese di personale inferiore al 70% possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a
tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua che non porti l’università a superare la soglia del 70% dell’indicatore di spese per il personale per l’anno successivo. Le università che procedano all’assunzione di personale mediante le procedure previste dal presente comma e presentino un indicatore superiore al 70% nell’anno successivo avranno una decurtazione delle risorse assunzionali pari al 200% rispetto alla distribuzione prevista in assenza di decurtazione.
Commento: L’articolo affronta, in modo molto insoddisfacente, il maggior limite della norma, cioè di non prevedere risorse specifiche che sono l’unico strumento necessario per assorbire in modo definitivo il vastissimo eccesso di precariato. Non avendo risorse fresche l’emendamento assicura il miglior sfruttamento di quelle esistenti senza nuovi oneri per lo stato. Al contempo l’emendamento risolve alcuni problemi operativi causati dal metodo di distribuzione di risorse assunzionali secondo la legislazione vigente. Nella sostanza, l’emendamento assicura che tutti i punti organico assegnati vengano utilizzati, e permette agli atenei di assumere senza avere punti organico a condizione di mantenere un equilibrio prudenziale delle spese per il personale rispetto al bilancio di ateneo.
Nella sostanza, il testo proposto impone che le risorse non utilizzate vengano redistribuite a seguito di comunicazione da parte degli atenei che non intendano utilizzarle, prevedendo una penale nel caso di mancata comunicazione. La penale, 0.1%, stima in circa 1 PO la soglia di tolleranza per risorse non utilizzate senza comunicazione.
Il terzo comma apre un secondo canale di risorse assunzionali per gli atenei virtuosi in termini finanziari, anche in questo caso prevedendo una penale nel caso gli atenei violino la soglia prevista.
Emendamento 11
Testo: All’art. 6, comma 1, nel testo dell’art.12-ter i punti 2. e 3. sono espunti e il punto 4. è rinumerato 2.
Commento: la norma prevede meccanismi di spostamento tra Enti Pubblici di Ricerca e Università che presume l’equivalenza di figure che non possono essere equiparate, per differenze nelle competenze e nelle mansioni, che peraltro si riflettono anche in rilevanti differenze contrattuali.